IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro
II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio
decreto 19 luglio 1941, n. 1198; 
  Visto il decreto  ministeriale  12  dicembre  1947  riguardante  la
disciplina delle derivazioni telefoniche  interne,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 1948; 
  Vista la legge  18  ottobre  1977,  n.  791,  di  attuazione  della
direttiva n. 73/23/CEE (in GUCE n. L 077 del 26 marzo 1973), relativa
alle garanzie di  sicurezza  del  materiale  elettrico  destinato  ad
essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  febbraio   1980   concernente:
"Determinazione  della   tariffazione   relativa   alle   prestazioni
scientifiche e sperimentali eseguite  dall'Istituto  superiore  delle
poste e delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 117 del 30 aprile 1980, come  modificato  da  ultimo  dal  decreto
ministeriale 24 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
229 del 30 settembre 1989; 
  Visto il decreto ministeriale 4  ottobre  1982,  recante  norme  in
materia di autorizzazione per l'installazione di impianti  telefonici
interni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  8  del  10  gennaio
1983; 
  Vista la direttiva 86/361/CEE (in GUCE n. L 109 del 26 aprile 1983)
di informazione nel settore  delle  norme  e  delle  regolamentazioni
tecniche, modificata dalla direttiva 88/182/CEE (in GUCE n. L 81  del
26 marzo 1988); 
  Vista la direttiva 86/361/CEE (in GUCE n. L 217 del 5 agosto  1986)
concernente   la   prima   fase    del    reciproco    riconoscimento
dell'omologazione     delle     apparecchiature     terminali      di
telecomunicazioni; 
  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle  politiche
comunitarie  28  maggio  1988,  n.  220,  col  quale  e'  stata  data
attuazione alla predetta direttiva 86/361/CEE; 
  Vista la direttiva 88/301/CEE (in GUCE n. L 131 del 27 maggio 1988)
relativa   alla   concorrenza   sul   mercato   dei   terminali    di
telecomunicazioni; 
  Vista la direttiva 89/336/CEE (in GUCE n. L 139 del 23 maggio 1989)
relativa alla compatibilita' elettromagnetica; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3; 
  Visto  il  decreto  8   settembre   1988,   n.   484,   concernente
l'approvazione  del  regolamento  di   servizio   per   l'abbonamento
telefonico; 
  Vista la legge 5 marzo  1990,  n.  46,  concernente  norme  per  la
sicurezza degli impianti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 in
materia di adeguamento delle tariffe  telefoniche  nazionali,  ed  in
particolare gli articoli 3 e 19, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1991; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'  europee
del 19 marzo 1991, concernente la causa n. C-202/88; 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in
materia di allacciamenti e collaudi di impianti  telefonici  interni,
di attuazione della direttiva 88/301/CEE; 
  Vista la direttiva 91/263/CEE (in GUCE n. L 128 del 23 maggio 1991)
concernente il ravvicinamento delle ligislazioni degli  Stati  membri
relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso
il reciproco riconoscimento della loro conformita'; 
  Riconosciuta  la  necessita'  di  adottare   le   disposizioni   di
attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109; 
  Visto il parere espresso  dal  consiglio  superiore  tecnico  delle
poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; 
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 9 aprile 1992; 
  Vista la  comunicazione  effettuata  in  data  21  maggio  1992  al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.  17,  comma
3, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                               ADOTTA 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intendono per: 
   a)   "apparecchiatura   terminale":   l'apparecchiatura   d'utente
destinata ad essere collegata direttamente  o  indirettamente  ad  un
punto terminale di  una  rete  pubblica  di  telecomunicazione  o  ad
interfunzionare con essa per la trasmissione,  il  trattamento  o  la
ricezione di informazioni. Il  collegamento  puo'  essere  realizzato
mediante  un  sistema  cablato,  radio,  ottico   o   altro   sistema
elettromagnetico; 
   b) "punto terminale di rete": l'insieme delle connessioni  fisiche
e delle specifiche tecniche d'accesso  che  fanno  parte  della  rete
pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere  a
detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite; 
   c) "impianto interno": i sistemi di utente - ubicati in  un  fondo
privato, quale definito dall'art. 183  del  codice  postale  e  delle
telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45  della
legge  14  aprile  1975,  n.  103  -  costituiti  da   una   o   piu'
apparecchiature  terminali,  nonche'  dalle  condutture  e   relativi
accessori, connessi ai punti terminali della rete pubblica. 
  2. Le funzioni tipiche della rete  pubblica,  che  sono  quelle  di
esercizio e  di  manutenzione,  di  gestione  della  connessione,  di
sincronizzazione,   di   controllo,   di   contabilizzazione   e   di
telecaricamento, sono di esclusiva competenza del gestore pubblico. 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
            - Si riporta il testo della legge  n.  109/1991,  recante
          "Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e  collaudi
          degli impianti telefonici interni". 
            "Art.  1.  -  1.   Gli   abbonati   hanno   facolta'   di
          approvvigionarsi delle apparecchiature terminali  abilitate
          a comunicare con  la  rete  pubblica  di  telecomunicazioni
          direttamente o tramite il gestore  del  servizio  pubblico,
          ferma  restando  la  competenza  di  quest'ultimo  per   la
          costituzione e gestione delle terminazioni di  rete,  quali
          definite con decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni. 
            2. Non sono consentiti l'installazione e  l'allacciamento
          alla rete pubblica di  apparecchiature  terminali  che  non
          risultino omologate ai sensi della normativa in vigore. 
            3. All'installazione, al  collaudo,  all'allacciamento  e
          alla  manutenzione  delle  apparecchiature  terminali,   da
          eseguire nel  rispetto  delle  norme  tecniche  vigenti  in
          materia, provvede l'abbonato  per  mezzo  del  gestore  del
          servizio   pubblico   ovvero   di   imprese   titolari   di
          autorizzazione  di  grado  adeguato  alla  potenzialita'  e
          complessita'  dell'impianto.  Le  amministrazioni   statali
          possono provvedere alla manutenzione delle  apparecchiature
          terminali anche con personale  specializzato  alle  proprie
          dipendenze. 
            4. I materiali e le apparecchiature di  telecomunicazione
          soggetti ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti
          debbono recare impressi in caratteri visibili ed indelebili
          gli   estremi   del   provvedimento    amministrativo    di
          omologazione. 
            5. Il Ministro delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sentiti il consiglio di amministrazione del
          Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e  il
          consiglio   superiore   tecnico    delle    poste,    delle
          telecomunicazioni e dell'automazione,  adotta  con  proprio
          decreto  disposizioni   di   attuazione   concernenti,   in
          particolare: 
             a) i requisiti che le imprese che  intendano  provvedere
          alle operazioni di cui al  comma  3  devono  possedere  per
          conseguire l'autorizzazione di cui al medesimo comma; 
             b) le prescrizioni  per  l'installazione,  il  collaudo,
          l'allacciamento e  la  manutenzione  delle  apparecchiature
          terminali; 
             c) il contenuto e le modalita' delle certificazioni  che
          le imprese autorizzate debbono rilasciare  all'abbonato  ed
          al gestore pubblico, all'atto del collaudo; 
             d)  i  casi  in  cui,  in  ragione   della   semplicita'
          costruttiva e funzionale  dell'apparecchiatura,  l'abbonato
          puo' provvedere direttamente alle operazioni indicate  alla
          lettera b); 
             e) le  modalita'  per  la  sorveglianza,  da  parte  del
          gestore  del  servizio  pubblico,  sulla   rete   e   sulle
          apparecchiature ad essa collegate; 
             f) le  modalita'  e  i  tempi  per  la  risoluzione  dei
          rapporti intercorrenti fra gli utenti  ed  il  gestore  del
          servizio pubblico  relativamente  alla  locazione  ed  alla
          manutenzione delle apparecchiature terminali; 
             g) l'adozione,  previa  diffida,  dei  provvedimenti  di
          sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma
          3; 
             h) l'adozione,  previa  diffida,  dei  provvedimenti  di
          sospensione e di risoluzione del contratto  di  abbonamento
          nei confronti degli utenti. 
            Art. 2. - 1. Chiunque viola le disposizioni  dell'art.  1
          e' punito con la sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da lire un milione a lire diecimilioni. 
            2. Qualora la violazione  riguardi  la  disposizione  del
          comma 2 dell'art. 1 e' altresi' disposta la confisca  delle
          apparecchiature. 
            Art. 3. - 1. Il gestore del servizio pubblico  adegua  le
          proprie   procedure   e   la   propria   modulistica   alle
          disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data
          della sua entrata in vigore. 
            Art. 4. - 1. Sono abrogati, in particolare, gli  articoli
          284 e 285 del testo unico delle disposizioni legislative in
          materia postale,  di  bancoposta  e  di  telecomunicazioni,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          marzo 1973, n.  156,  e  successive  modificazioni,  e  gli
          articoli 105, 107 e 108 del regolamento di  esecuzione  dei
          titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle
          telecomunicazioni, approvato con regio  decreto  19  luglio
          1941, n. 1198, e successive modificazioni". 
          Note alle premesse: 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non posso  dettare  norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
            - Per la legge n. 109/1991 si veda in nota al titolo. 
          Nota all'art. 1: 
            - Si riporta il testo dell'art. 183 del codice postale  e
          delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n.  156/1973,
          come sostituito dall'art. 45 della legge n. 103/1975: 
            "Art. 183 (Esecuzione ed esercizio di impianti di 
          telecomunicazioni 
            -   Esclusivita'   -   Eccezioni   -   Assegnazione    di
          radiofrequenze). -  Nessuno  puo'  eseguire  od  esercitare
          impianti  di  telecomunicazioni  senza  aver  ottenuto   la
          relativa concessione o, per gli impianti di  cui  al  comma
          secondo dell'art. 1, la relativa autorizzazione. 
            Tuttavia e' consentito al privato di  stabilire  per  uso
          esclusivo,impianti di telecomunicazioni per collegamenti  a
          filo nell'ambito del proprio fondo e di piu' fondi  di  sua
          proprieta',  purche'  contigui,  ovvero  nell'ambito  dello
          steso edificio per collegare una parte  di  proprieta'  del
          privato con altra comune, purche' non connessi alle reti di
          telecomunicazione destinate a pubblico servizio. 
            Parti dello  stesso  fondo  o  piu'  fondi  dello  stesso
          proprietario si considerano  contigui  anche  se  separati,
          purche' collegati da opere permanenti di uso esclusivo  del
          proprietario, che consentano il passaggio pedonale. 
            Salvo il caso previsto da  quarto  comma  dell'art.  184,
          sono di competenza  dell'amministrazione,  nell'ambito  del
          regolamento   internazionale   delle    radiocomunicazioni,
          l'assegnazione di frequenze radioelettriche  per  tutte  le
          radiocomunicazioni   e   la   notificazione   al   comitato
          internazionale    di    registrazione    delle    frequenze
          dell'avvenuta assegnazione".